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ARTICOLO 1
Titoli di viaggio
Chiunque viaggi sui mezzi di un pubblico trasporto,oltre a quanto disposto dalla normativa
in vigore, è tenuto al seguente comportamento:
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essere in possesso del biglietto, tessera od altro documento di viaggio valido,
che a richiesta del personale di servizio è tenuto ad esibire.
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I biglietti acquistati a terra devono essere convalidati a cura dell'utente
nelle apposite obliteratrici automatiche sulle vetture, dove le stesse sono installate,
o dal personale di servizio dove non esiste apparecchiatura automatica.
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Sulla vettura dotata di bigliettazione o obliterazione automatica il passeggero
deve accertare la regolare stampigliatura del biglietto e segnalare immediatamente
al personale di vettura l'eventuale irregolare o mancato funzionamento dell'emettitrice
o dell'obliteratrice.
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Sulla vettura nella quale non esiste la bigliettazione e/o l'obliterazione
automatica, l'utente deve chiedere al personale di servizio l'emissione o l'annullamento
del biglietto per la tratta desiderata.
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L'utente non può utilizzare i biglietti multipli per un numero di corse
superiore a quelle consentite.
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ARTICOLO 2
Abbonamenti multicorsa
Il titolare di abbonamento multicorsa deve essere sempre munito del
biglietto convalidato all’inizio del viaggio, della matrice del carnet
riportante i dati dell’utente e di un valido documento di riconoscimento.
Il titolare del biglietto deve controllare che la stampigliatura della
macchina obliteratrice porti l’esatta indicazione dell’ora di inizio del
viaggio.
Il titolare del biglietto può muoversi liberamente, ovvero utilizzando più
mezzi, all’interno del numero di zone e/o nel periodo temporale indicati sul
frontespizio del carnet.
ARTICOLO 3
Trasporto bambini
Hanno diritto alla libera circolazione i minori di età che non superino il metro
e quindici centimetri di altezza (L.R.n.31/98 art 9).
ARTICOLO 4
Trasporto animali
L'utente può trasportare, purché non rechi fastidio agli altri passeggeri e
sempre che la disponibilità della vettura lo consenta, un cane munito di museruola.
Per il trasporto del cane è dovuto il prezzo del biglietto intero per il percorso
effettuato. I cani accompagnatori di ciechi sono trasportati gratuitamente, l'utente può
trasportare, purché non rechino fastidio agli altri passeggeri e siano chiusi in
appositi cestini, animali di piccole dimensioni. Per utilizzare il trasporto degli animali è
dovuto il prezzo del biglietto intero per il percorso effettuato.
ARTICOLO 5
Trasporto bagagli
L'utente può trasportare gratuitamente un solo bagaglio di oggetti personali
che non ecceda le dimensioni di cm 50x30x25. Tale bagaglio,
deve essere custodito a cura e responsabilità dell'utente medesimo,
senza che ciò rechi disturbo agli altri viaggiatori e in modo tale da non occupare
posto nel corridoio o creare ingombro nella vettura. È vietato di norma il
trasporto di carrozzelle per bambini e di colli ingombranti.
Tuttavia, qualora la disponibilità del veicolo lo consenta, può essere
accettato il trasporto di carrozzelle e di altro bagaglio a carattere personale
dietro pagamento del prezzo del biglietto.
ARTICOLO 6
Interruzioni
In caso di interruzione del viaggio, dipendente da causa di forza maggiore, non è
ammesso alcun rimborso da parte dell'Azienda a qualsiasi titolo richiesto.
ARTICOLO 7
Divieti
È vietato all'utente:
- Viaggiare sul predellino o comunque aggrapparsi all'esterno della vettura.
- Salire o scendere da parti diverse da quelle prescritte; salire o scendere quando la vettura è in movimento o in località diversa da quella stabilita per la fermata.
- Sputare all'interno della vettura o dai finestrini.
- Parlare al conducente o distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio.
- Insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature della vettura.
- Gettare oggetti dalla vettura.
- Portare armi cariche, materiali esplosivi o infiammabili, oggetti comunque pericolosi o che possano danneggiare o insudiciare i viaggiatori o le vetture e, per qualsiasi ragione, riuscire molesti.
- Azionare apparecchi radiofonici, cantare, suonare, schiamazzare o in altro modo disturbare.
- Svolgere attività pubblicitarie o commerciali anche se a scopo benefico senza il consenso dell'Azienda che esercisce il servizio.
- Occupare più di un posto o ingombrare il passaggio.
- Salire in vettura in stato di ubriachezza, affetti da malattie contagiose, indecentemente vestiti o in condizioni per cui si possa recare danno o disturbo agli altri utenti.
ARTICOLO 8
L'utente è tenuto a mantenere a bordo del veicolo un comportamento corretto
anche a tutela della propria incolumità, dovrà pertanto astenersi
dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dallo sporgersi dai finestrini,
dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal compiere
insomma atti che possano comportare un pericolo per se o per gli altri passeggeri.
L'utente sarà tenuto responsabile per danni recati alle vetture o a terzi in
caso di inosservanza delle norme vigenti di cui sopra.
ARTICOLO 9
Sanzioni amministrative
Il DPR 11-7-1980, n. 753, stabilisce all'art. 28 il divieto di fumare sulle vetture
autofilotranviarie; i trasgressori a tale disposizione sono soggetti ad una sanzione
amministrativa conformemente a quanto previsto dalla legge.
ARTICOLO 10
Chiunque viaggi su un mezzo pubblico di trasporto e sia sprovvisto di un regolare titolo
di viaggio, conformemente a quanto specificato dagli art. 1 e 2 del presente regolamento,
è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale 25/6/2003,
n.19 pari ad un importo da 40 a 200 volte la tariffa minima regionale del primo scaglione
chilometrico, oltre al pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza
del percorso già effettuato e per quello che, dichiaratamente, il viaggiatore intende
ancora effettuare.
ARTICOLO 11
Provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni il personale dipendente
appositamente incaricato dall'Azienda e autorizzato dal Presidente della Giunta Regionale.
(Deliberazioni del Consiglio Provinciale di Genova N.226/14629 del 7.7.1981 e N. 14/189 del 11.2.1992)
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